NLTS Global Analytics sulla diffida noyb contro SCHUFA: perché gli accessi completi ai dati devono essere lo standard — con i nostri dati di indagine e di processo.
Il 26 agosto 2026 l’organizzazione per la privacy noyb ha formalmente diffidato SCHUFA e, secondo le proprie dichiarazioni, sta preparando un’azione collettiva. L’accusa: l’agenzia di informazioni creditizie mantenga, accanto al database produttivo, un archivio di dati storici — definito da noyb «banca dati ombra» — e non comunichi tali dati nelle richieste di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR. noyb si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE, secondo cui la copia dei dati deve essere una riproduzione completa e fedele di tutti i dati trattati. SCHUFA parla di un insieme di dati archiviati con periodi di conservazione fino a dieci anni.
Tramite selbstauskunft.de, NLTS Global Analytics gestisce uno dei portali indipendenti a maggiore portata per la richiesta di copie dei dati SCHUFA e dal 2020 ha supportato tecnicamente oltre un milione di richieste di accesso. Da questa esperienza operativa inquadriamo la questione come segue:
Primo: quali dati debba comprendere un accesso non è una finezza giuridica, ma il nucleo del diritto di accesso. I consumatori possono controllare e contestare le iscrizioni solo se le vedono per intero. Un accesso il cui ambito è definito dall’agenzia stessa secondo criteri di rilevanza manca quel fine.
Secondo: le nostre indagini mostrano quanto sia già ampia la distanza tra diritto di accesso e prassi. In uno studio Civey da noi commissionato (aprile 2026, n = 5.000), il 53,0 % dei tedeschi non ha mai tentato di richiedere una copia gratuita dei dati; solo il 19,7 % conosce il diritto di ottenerla gratuitamente. Alla chiusura del nostro monitoraggio SCHUFA biennale (2023–2025), il 20,7 % degli intervistati ha dichiarato di essere già stato colpito da iscrizioni obsolete o errate, e il 66,3 % non condivideva l’affermazione che i propri dati siano in mani sicure presso SCHUFA. Se l’accusa di accessi incompleti fosse confermata, incontrerebbe un’opinione pubblica che già in maggioranza diffida della gestione dei dati da parte dell’agenzia.
Terzo: indipendentemente dall’esito del procedimento, il caso conferma ciò che sosteniamo dalla fondazione: trasparenza, qualità dei dati e procedure comprensibili sono i parametri rispetto ai quali deve misurarsi un’agenzia con la posizione di mercato di SCHUFA. Un accesso semplice, completo e comprensibile alla propria copia dei dati è il presupposto perché gli interessati possano esercitare i diritti GDPR.
«Da anni osserviamo consumatori che richiedono l’accesso e poi si chiedono perché faccende da tempo chiuse influenzino ancora il merito creditizio senza comparire nell’estratto. La diffida noyb pone esattamente la domanda giusta: al consumatore spetta la verità completa sui propri dati — o solo la porzione che l’agenzia ritiene rilevante?», afferma Frank Drescher, amministratore di NLTS Global Analytics.
Aggiornamento, 12 settembre 2026: Il termine fissato da noyb per le dichiarazioni di cessazione è scaduto il 9 settembre 2026. Secondo rapporti mediatici concordanti, SCHUFA ha respinto le richieste in una risposta di 26 pagine e ha dichiarato che «difenderà» in giudizio la conservazione dei dati storici; noyb ha successivamente annunciato un’azione inibitoria. La questione centrale — quale ambito debba avere un accesso ai dati ai sensi dell’art. 15 GDPR e per quanto tempo possano essere conservati i dati storici — sarà quindi presumibilmente decisa dai tribunali. Dal nostro punto di vista è un esito auspicabile: un chiarimento di massima istanza crea il vincolo che gli impegni volontari non hanno finora prodotto. L’evoluzione processuale non modifica la nostra valutazione — accessi ai dati completi e comprensibili restano lo standard rispetto al quale l’agenzia deve essere misurata.
Per le redazioni: i nostri dati di indagine (studio Civey 2026, monitoraggio SCHUFA 2023–2025) sono disponibili su richiesta: info@nlts.eu.